Amministratore pubblico? Stop agli incarichi delle P.A.
Se un professionista “è titolare di una carica elettiva, non può percepire ulteriori emolumenti, facendo salvi i gettoni di presenza per la partecipazione a sedute di organi” . In pratica, “un libero professionista e le pubbliche amministrazioni devono essere consapevoli della tendenziale gratuità dell’incarico cui tale persona venga chiamata dalle amministrazioni stesse”. Quanto sopra, estrapolato dall’interpretazione da parte della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna (deliberazione n. 149/2015/PAR) dell’art. 5, comma 5 del dl 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, si evince l’incompatibilità di chiunque abbia una carica elettiva allo svolgimento di qualsiasi incarico conferito da altre pubbliche amministrazioni. Una domanda sorge spontanea: quanti amministratori pubblici liberi professionisti dovranno dimettersi, anche in provincia di Sondrio? Sembra, a un primo approssimativo calcolo, circa il 50% tra avvocati, architetti, geometri, ingegneri, commercialisti… (La Corte dei Conti sezione Emilia Romagna è intervenuta sulla problematica riportando la stessa nell’ambito di "quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi di coordinamento della finanza pubblica", nell’adunanza del 18 novembre 2015).
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