COMITATO UTENTI TCVVV: "OPERAZIONE GIUSTIZIA DEL TAR"
E’ stata depositata oggi la nuova sentenza del TAR della Lombardia che si è pronunciato in merito al ricorso del COMITATO PER LA DIFESA UTENTI TELERISCALDAMENTO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha di nuovo dato ragione al Comitato e, dati alla mano, ha emesso un’ordinanza contro la CONFERENZA DEI SINDACI DI SONDALO E TIRANO, IL COMUNE DI SONDALO E QUELLO DI TIRANO E NEI CONFRONTI DELLA TELERISCALDAMENTO COOGENERAZIONE VALCAMONICA VALTELLINA VALCHIAVENNA - Tcvvv spa per l’esecuzione dell’rdinanza del Tribunale n. 9 del 13 gennaio 2010. “Il nostro nuovo ricorso era stato fatto per ottenere coattivamente l’esecuzione delle Ordinanze TAR e CdS - afferma in merito Roberto Trecarichi, del Comitato Utenti Teleriscaldamento - non ottemperate da Teleriscaldamento spa e Comuni, come dire, dall’operazione chiarezza che ha fatto Teleriscaldamento spa ora siamo all’operazione giustizia del TAR”. Una sentenza che parla chiaro: “L’ordinanza di cui si chiede l’esecuzione specifica la necessità che i provvedimenti di nuova determinazione tariffaria esprimano, sulla base di una specifica e documentata istruttoria, una logica connessione tra i costi accertati e la misura della tariffa applicata, a fronte della disposta sospensione dei provvedimenti di determinazione tariffaria, l’amministrazione, qualora non ritenga di procedere ad una nuova determinazione tariffaria sulla base di uno specifico accertamento dei costi sostenuti, è tenuta ad applicare le tariffe già vigenti al tempo dell’emanazione dei provvedimenti sospesi” Sempre il Tar parte dal presupposto che “l’amministrazione non ha dato esecuzione alla citata ordinanza cautelare, in quanto, senza procedere ad un documentato accertamento dei costi, ha applicato delle tariffe diverse da quelle vigenti al tempo dell’adozione dei provvedimenti sospesi, pertanto, al fine di assicurare l’esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 9 del 2010, è necessario ordinare all’amministrazione di provvedere - entro 30 giorni dalla notificazione della presente ordinanza, ovvero dalla comunicazione di essa se anteriore – all’applicazione delle tariffe già vigenti al tempo dell’adozione dei provvedimenti tariffari sospesi, previo conguaglio delle somme eccedenti già riscosse”. Una vittoria per il Comitato utenti, visto che ora, “al fine di assicurare l’esecuzione dell’ordinanza cautelare in caso di eventuale, perdurante, inadempimento dell’amministrazione - nonostante il decorso del suindicato termine di 30 giorni, il TAR ha deciso di nominare “sin d’ora, per il caso di perdurante inottemperanza da parte dell’amministrazione, quale Commissario ad acta il Direttore della Direzione Tariffe dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, cui sarà data comunicazione dell’eventuale inutile decorso del termine a cura dei ricorrenti e che si sostituirà all’amministrazione nell’esecuzione dell’ordinanza sospesa, secondo i criteri suindicati, solo dopo l’accertamento del perdurante inadempimento da parte dell’amministrazione ed entro 15 giorni dall’insediamento”.
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