Comunit? Montana e Unione di Comuni
La Legge Regionale 27 giugno 2008, N. n. 19 tratta di “Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”. E’ importante, rispetto al dibattito odierno sulla Provincia di Sondrio, capire meglio la differenza tra le cosiddette “Unioni di Comuni” e le “Comunità Montane”. Per questo rispolveriamo alcuni articoli della legge: ART 1 comma 2: (La presente legge) a) disciplina il riordino territoriale, istituzionale e funzionale delle comunità montane lombarde, al fine di: 1) consentire una più adeguata attività di promozione, tutela e valorizzazione del territorio montano; 2) conseguire l’ottimizzazione dei livelli di governo e delle caratteristiche dimensionali, demografiche e strutturali, nonché il superamento della frammentazione, assicurando l’efficienza, la continuità dei servizi, l’efficacia delle politiche locali, la razionalizzazione e la semplificazione; Art.9 comma 3 3. La comunità montana, oltre alle funzioni conferite dalla legge, può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previsto, dalla provincia, dandone comunicazione alla Regione. Ogni funzione o servizio gestito in forma associata dalla comunità montana è regolato da apposita convenzione, che ne determina le modalità e condizioni di svolgimento, l’imputazione delle relative spese, incluse quelle riferibili all’organizzazione, nonché gli obblighi reciproci degli enti. Art. 16 (Tipologie di gestione associata) 1. I comuni possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato mediante: a) unioni di comuni lombarde; b) comunità montane; c) altre forme associative. Art. 17 (Libertà di adesione) 1. Per l’esercizio associato di funzioni e servizi, i comuni possono scegliere tra le tipologie di cui all’articolo 16, all’interno degli ambiti di cui al comma 2, in base all’adeguatezza territoriale della funzione e del servizio, anche aderendo a più forme associative. 2. Ambito territoriale di riferimento è la zona omogenea per i comuni della comunità montana e, al fine della concessione dei contributi di cui all’articolo 20, di norma il distretto socio-sanitario per gli altri comuni, salva la possibilità di deroga motivata da parte dei comuni interessati. 4. Per ogni funzione o servizio, il comune può partecipare ad una sola forma associativa. Art. 18 (Unioni di comuni lombarde) 1. Le unioni di comuni lombarde sono costituite tra comuni per l’esercizio associato di funzioni e servizi. 2. Le unioni di comuni esercitano in gestione associata, per tutti i comuni che le compongono, almeno tre delle seguenti funzioni e servizi: a) sistemi informativi; b) ufficio tecnico; c) gestione economico-finanziaria; d) gestione tributi; e) urbanistica e gestione e tutela del territorio; f) organizzazione e personale; g) polizia locale; h) servizi socio assistenziali.
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