08/06/2012, 17:39 I punti di domanda della sentenza
Sentenza Tar Lombardia: dall’annullamento dei provvedimenti dei Comuni all’inquadramento del Teleriscaldamento come servizio pubblico locale. Questo l’argomento all’ordine del giorno della conoferenza stampa indetta oggi nella sede della T.C.V.V.V. Spa, a Tirano. A relazionare il Presidente Giuseppe Tomassetti, l’Amministratore delegato Walter Righini, Mirco Bonaso e Giorgio Tarabini, rispettivamente consulente finanziario e avvocato della società. "È inutile ripercorrere l’intera vicenda legata all’iter processuale davanti al Giudice Amministrativo che ha visto da un lato il Comitato Utenti del Teleriscaldamento e dall’altro i Comuni di Sondalo e Tirano e la T.C.V.V.V. S.p.A.. Occorre tuttavia evidenziarne alcuni aspetti che hanno condotto alla recente decisione del T.A.R. Lombardia di annullare i provvedimenti dei Comuni con i quali si autorizzava l’aumento delle tariffe richiesto dal Teleriscaldamento. Come tutti sanno, il Giudice Amministrativo ha affidato alla Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, quale proprio consulente, l’incarico di stabilire se l’aumento tariffario approvato dalla Conferenza dei Sindaci riflettesse i maggiori costi sostenuti dalla Società nel corso degli esercizi precedenti. La recente decisione del T.A.R. Lombardia, dopo aver affermato la propria giurisdizione in materia e qualificato a tal fine l’attività di teleriscaldamento alla stregua di un servizio locale di rilevanza economica, ha, da un lato, dichiarato in parte inammissibile ed in parte improcedibile il ricorso principale proposto dal Comitato, oltre che improcedibile il ricorso per motivi aggiunti in data 10 dicembre 2009, dall’altro ha accolto il secondo gravame per motivi aggiunti depositato in data 10 novembre 2010, annullando di nuovo il provvedimento di approvazione dell’aumento tariffario contenuto nel verbale n. 7 in data 27 agosto 2010 della Conferenza dei Sindaci. La Società, anche alla luce delle difese svolte nel corso del giudizio, non ritiene di condividere la sentenza dei Giudici Amministrativi e se ne riserva quindi la impugnazione avanti al Consiglio di Stato. 1) Innanzitutto, T.C.V.V.V. nutre forti perplessità in ordine alla possibilità che ai Giudici fosse data la possibilità di affrontare il tema di rito relativo al difetto di giurisdizione che, siccome prospettato una sola volta nella comparsa depositata nel giudizio conseguente al ricorso principale e mai più riproposto negli scritti difensivi svolti nei procedimenti conseguenti alla proposizione dei motivi aggiunti, potrebbe considerarsi una questione del giudizio travolta e caducata per effetto della dichiarazione di improcedibilità del ricorso principale stesso e dei primi motivi aggiunti. A tal proposito, ritiene la Società che, in conseguenza delle descritte vicende processuali riguardanti il ricorso principale ed i primi motivi aggiunti, in causa non si ponesse più alcuna questione intorno alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, che risultava peraltro essere del tutto pacifica anche in considerazione del carattere impugnatorio dell’azione proposta dal Comitato (si trattava di un gravame avverso un provvedimento amministrativo adottato dalla Conferenza dei Sindaci). In questa situazione di pacifica giurisdizione del T.A.R. a conoscere delle questioni poste dalle doglianze dei ricorrenti, si sarebbe appalesata superflua anche l’indagine svolta dai Giudici intorno alla qualificazione giuridica della attività di riscaldamento come servizio pubblico locale, preordinata per l’appunto ad affermare che, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera c) del codice del processo amministrativo (che sul punto riproduce i contenuti nell’art. 33 del D.Lgs. 80/1998), ad esso spetta per l’appunto la giurisdizione esclusiva in materia. La Società ritiene anche che, al di là di questo aspetto squisitamente processuale, l’attività che essa svolge non possa essere qualificata come servizio pubblico locale di interesse economico, facendo difetto le connotazioni che più ne sono peculiari, quali i) l’essenzialità (e cioè che il fatto che sia sostitutivo e non semplicemente alternativo rispetto ai tradizionali sistemi di produzione del calore, presenti in termini assai consistenti nei territori di Tirano e di Sondalo), ii)la obbligatorietà (e cioè che ad esso debbano aderire gli utenti, mentre, nel caso di specie, la adesione è assolutamente volontaria), iii) l’universalità (e cioè, come afferma il T.A.R., di consentire a qualunque interessato di approvvigionarsi di energia termica alle medesime condizioni, mentre questa condizione non è rinvenibile nel caso di specie). 2) Con riferimento poi al merito della decisione, i Giudici fondano il loro convincimento circa la carenza di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti dei Sindaci mutuando le considerazioni svolte dal Verificatore. La Società ha già avuto modo di svolgere i propri rilievi critici alla Relazione di Verificazione cui i Comuni hanno affidato l’incarico di valutare la congruità degli aumenti tariffari e sulla base del cui operato ha tratto fondamento l’ultimo provvedimento di approvazione tariffaria in data 27 agosto 2010. Si è in particolare contestato come la verificazione sia costituita per la più parte da considerazioni teoriche indirizzate ad evidenziare la non adeguatezza delle metodologie di calcolo utilizzate dalla società Audirevi (valutazioni di tipo prospettico dei costi esistenti alla data dell’ottobre del 2008, anziché sulla base dei dati consolidati del bilancio che sarebbe stato approvato successivamente nel gennaio 2009, utilizzazione di una contabilità non industriale che non consente la imputazione dei costi comuni sui singoli rami d’azienda), ma non considera poi, così come ci si sarebbe attesi, se queste metodologie abbiano portato a risultati errati in eccesso e quale sarebbe state invece la percentuale di aumento corretta in rapporto ai costi sostenuti. Si ritiene poi che l’apparato motivazione su cui si fonda il provvedimento di approvazione dell’aumento tariffario sia più che mai sufficientemente esplicitato, così come sia chiara ed adeguata l’istruttoria condotta, soprattutto se si consideri che ci troviamo in presenza di un atto amministrativo di carattere generale rispetto al quale l’obbligo motivazionale sfuma. 3) Ciò che poi la decisione evidenzia, sempre facendo appello alla verificazione, è che la Società versa in stato di sofferenza generato sia dalle continue richieste di ampliamento di rete proveniente dai Comuni, sia dalla dubbia sostenibilità complessiva del sistema tariffario previsto dalla convenzione che risulta certo solo nei limiti della variazione ISTAT maggiorata del 30% e non fornisce invece alcuna indicazione in merito ai criteri di decisione per l’ampliamento della rete, né circa le modalità di copertura degli stessi tramite tariffa. Questo stato di cose è stato oggetto di ripetute comunicazioni e segnalazioni da parte della Società ai Comuni, la quale ha più volte richiesto di por mano ad una convenzione ormai risalente e superata e di determinare soprattutto criteri tariffari certi e ben definiti, che consentano di coprire per tempo i costi di gestione della attività e, così come rileva anche il T.A.R. nella sentenza, anche di remunerare adeguatamente il capitale investito. La qual cosa non può dirsi oggi realizzata, proprio in considerazione del rilevato stato di sofferenza che, secondo la accezione tecnica, sta a significare che i costi sopravanzano i ricavi. Alla luce di questi rilievi il Giudice ha reputato opportuno trasmettere gli atti alla Procura Regionale per la Lombardia presso la Corte di Conti di Milano per quanto di competenza". |