Lia Rumantscha
La revisione totale dello statuto comunale contempla anche una nuova disciplina concernente la lingua ufficiale. L’assemblea comunale di Silvaplana avrebbe voluto la redazione di leggi, ordinanze e comunicazioni solo in tedesco, ma le lingue ufficiali del Comune sono tedesco e romancio, quindi il Cantone dei Grigioni ha rigettato questa decisione. “Con il nuovo testo di questo articolo sulle lingue il Comune intende rappresentare la situazione linguistica effettiva – spiega un comunicato del Cantone -. Nella prassi quotidiana il romancio viene utilizzato in vari ambiti (plurilinguismo con riguardo al materiale di voto o agli inviti alle assemblee comunali, risposte a richieste pervenute in romancio, precedenza a persone di lingua romancia nelle assunzioni, ecc.)”. Anche l’associazione culturale Lia Rumantscha sostiene che “il nuovo testo sarebbe contrario alla legislazione sulle lingue sovraordinata e che quindi non potrebbe essere approvato dal Governo”. E così è stato. La valutazione del Governo: “Dal punto di vista del diritto delle lingue, il Comune di Silvaplana è un cosiddetto comune plurilingue. Conformemente alla legge sulle lingue, il Comune è tenuto a "usare adeguatamente" la lingua autoctona (romancio). Si pone la questione a sapere se la prassi trasferita nel diritto statutario possa essere considerata come uso adeguato della lingua autoctona. Il Governo ritiene di no. Sulla base delle disposizioni del diritto sovraordinato contenuto nella Costituzione federale e in quella cantonale nonché nella legge cantonale sulle lingue, il Governo giudica illecito l’articolo sulle lingue. In tal modo il Comune consoliderebbe un abuso del potere discrezionale che gli spetta riguardo all’uso comunale delle lingue. L’"uso adeguato" della lingua ufficiale permette ai comuni di trovare soluzioni adatte che corrispondano alla situazione linguistica effettiva. Queste soluzioni devono però considerare i principi del diritto delle lingue, ragione per cui andrebbe richiesta una sostanziale parità di trattamento delle due lingue ufficiali. Benché dalla "equivalenza" delle tre lingue cantonali e ufficiali prevista dalla Costituzione cantonale e dalla legge sulle lingue non risulterebbe una piena parità di trattamento delle due lingue ufficiali, la disposizione statutaria controversa non soddisferebbe lo statuto del romancio quale lingua parzialmente ufficiale disciplinato a livello di Confederazione”.
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