una idea di Autonomia (3)
una idea di Autonomia (3)

Nell’attesa che i Consigli Comunali della provincia di Sondrio si esprimano sul riconoscimento dello “Status di territorio interamente montano”… … nell’attesa che qualcuno ci spieghi cosa significhi a livello Costituzionale questo status… …nell’attesa di sapere a quali cambiamenti legislativi e Statutari (cambiamento dello Statuto della Regione Lombardia) porterà questo iter affinché i benefici derivanti dallo status possano dirsi concretamente raggiunti… …nell’attesa …ricordiamoci che esiste un Disegno Di Legge Costituzionale per l’abolizione delle Province: RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DDL COSTITUZIONALE SULLA SOPPRESSIONE DEGLI ENTI INTERMEDI (approvato dal governo in data 8/9/2011) (Il  sottolineato è mio per evidenziare i passaggi importanti) Il presente disegno di legge costituzionale ha come obiettivo la soppressione del livello di governo provinciale nella sua attuale configurazione. Al tal fine, l’articolo 1 sopprime il riferimento alla Provincia ovunque esso ricorra nel testo costituzionale. Tuttavia, la realtà istituzionale italiana si connota per l’esistenza di una miriade di piccoli e medi Comuni: una generalizzata soppressione di un ente territoriale intermedio senza contestualmente disciplinare il “destino” delle funzioni da esso svolte comporterebbe una situazione di obiettiva difficoltà istituzionale. Si tenga conto, infatti, che, in alcuni casi, le Province hanno dimensioni territoriali maggiori di quelle di alcune Regioni: una soppressione sic et simpliciter potrebbe paralizzare l’esercizio delle funzioni c.d. di “area vasta”, le quali rimarrebbero sospese fra il livello regionale e quello comunale. Il governo dell’area vasta è uno dei principali problemi politici ed istituzionali che tutti gli ordinamenti occidentali si trovano a dover affrontare: non a caso, il diritto comparato ha messo in luce la varietà di soluzioni istituzionali elaborate e la difficoltà di trovare equilibri stabili in tale ambito. Alla luce di ciò, il disegno di legge costituzionale attribuisce alla responsabilità delle singole Regioni il compito di disciplinare le modalità di esercizio delle funzioni di area vasta, tenendo conto dei connotati particolari del proprio territorio. Ad esempio, dovranno essere considerati indici quali l’assetto istituzionale (numero dei Comuni), la densità di popolazione, gli aspetti morfologici e fattori socio-economico. In linea generale, il disegno di legge costituzionale stabilisce che le funzioni c.d. di area vasta siano esercitate mediante una forma associativa fra Comuni e non un nuovo livello di governo intermedio. Tali forme associative non sono dotate di autonoma protezione costituzionale ai sensi dell’articolo 114 della Costituzione. Al contrario, esse sono il frutto dell’associazione di più Comuni i quali, secondo un ordinamento che sarà stabilito con legge regionale, esercitano una serie di funzioni riconducibili alla c.d. “area vasta” (quali, ad esempio, viabilità, sviluppo economico e sociale, smaltimento rifiuti, gestione delle risorse idriche, ecc.). Il governo di “area vasta”, quindi, non è, nella maniera più assoluta, una riedizione delle soppresse Province: esso costituisce una novità istituzionale che comporterà notevoli benefici. L’istituzione di tali associazioni all’interno del territorio regionale conseguirà due obiettivi strategici, in questa fase: da un lato, si produrrà una significativa riduzione delle spese, per effetto della soppressione degli apparati politici e di quelli burocratici delle Province attuali; dall’altro, sarà possibile ricorrere ad un modulo organizzativo e funzionale più flessibile ed efficace, non più legato alle storiche (e, talora, anacronistiche) circoscrizioni provinciali, ma commisurato alle reali esigenze dei territori regionali. Nel complesso, dunque, il superamento definitivo del livello di governo provinciale avviene senza smarrire le peculiarità dovute all’esercizio di funzioni di area vasta ma con la forte determinazione di eliminare e semplificare notevolmente il panorama istituzionale della Repubblica, anche tramite una razionalizzazione della presenza degli uffici periferici dello Stato su tutto il territorio nazionale. Inoltre, l’intervento normativo di rango costituzionale riguarda anche la semplificazione complessiva dell’amministrazione regionale, imponendo alle Regioni di sopprimere (ove esistenti) enti, agenzie ed organismi, comunque denominati e proibendo di istituirne di nuovi al fine di svolgere funzioni di governo di area vasta, sovrapponendosi con altre forme associative. L’articolo 1 sopprime, ovunque ricorra, il riferimento alla Provincia, quale ente costituente la Repubblica. L’articolo 2 integra l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, rimettendo alla legge regionale, adottata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, l’istituzione sull’intero territorio regionale di forme associative fra i Comuni per l’esercizio delle funzioni di governo di area vasta. Sempre alla legge regionale spetta stabilire gli organi di governo, le funzioni e la legislazione elettorale. L’articolo 3 contiene disposizioni finali e transitorie. Si prevede che le Regioni dispongano di un anno per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 2. La forma associativa entrerà a regime, nelle singole Regioni, a decorrere dalla cessazione del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di scadenza del termine annuale stabilito dall’articolo 3, comma 1, determinando l’estinzione della Provincia stessa. In caso di inerzia regionale, la Provincia, sempre a decorrere dalla cessazione del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di scadenza del termine annuale, è soppressa ed i Comuni che ne fanno parte sono costituiti ope legis in unione di comuni per lo svolgimento di funzioni di area vasta. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la Regione di intervenire con propria legge per istituire le forme associative previste dall’articolo 2. Al comma 4 si prevede che le Regioni sopprimano gli enti, le agenzie e gli organismi, comunque denominati, che svolgono funzioni di governo di area vasta: tali funzioni, infatti, spettano alle forme associative istituite con legge regionale ovvero alle unioni di comuni istituite ai sensi dell’articolo 3, comma 2. Le Regioni, in ogni caso, non possono istituire enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, al fine di svolgere funzioni di governo di area vasta: tali funzionidebbono essere esercitate mediante le forme associative istituite con legge regionale. Il comma 5 stabilisce che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, lo Stato provveda all’adeguamento della disciplina concernente l’autonomia finanziaria e tributaria di Regioni e Comuni. Il comma 6 stabilisce l’applicabilità delle disposizioni della legge costituzionale alle Province delle Regioni a statuto speciale, fatta eccezione per quelle autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 7 rimette alla legge dello Stato la razionalizzazione della presenza dei propriorgani periferici, adeguandola alle determinazioni delle leggi regionali. Il comma 8 prevede che dalla attuazione di quanto previsto dalla legge costituzionale debba derivare, in ogni Regione, una riduzione dei costi complessivi degli organi politici e amministrativi. Nell’attesa …ricordiamoci che siamo ancora in tempo a fare qualcosa!

 


Data: 25/11/2011
 
25/11/2011, 06:46
sottolineato

Purtroppo nel copia e incolla si è persa la formattazione e  il sottolineato. Però a chi interessasse l’argomento può trovare tutto sul sul mio blog: lucavitali.altervista
lucavi


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29/10/2011